La Regione Emilia-Romagna, intende sostenere i progetti di innovazione delle attività professionali, incentivandone il rafforzamento, la crescita e l’aggregazione.
Possono presentare domanda di contributi, finanziati con fondi europei FESR, ed essere beneficiari dei contributi i seguenti soggetti:
Liberi professionisti ordinistici: titolari di partita iva, esercitanti attività riservate, iscritti ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria.
Liberi professionisti non ordinistici: titolari di partita iva, autonomi, operanti in forma singola, o associata di studi formalmente costituiti (esclusa la forma di impresa), che svolgono attività professionali non rientranti in quelle riservate agli iscritti a Ordini e Collegi professionali, che svolgano prestazione d’opera intellettuale e di servizi e siano iscritti alla gestione separata Inps come previsto dall’art. 2, comma 26 della Legge 335/95, anche appartenenti ad Associazioni professionali riconosciute di cui alla L. n. 4/2013
Scadenza
Le domande di contributo dovranno essere trasmesse alla Regione, tramite applicativo Sfinge 2020, dalle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023. La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata della suddetta finestra al raggiungimento di un numero massimo di 400 domande presentate. L’applicativo web Sfinge 2020 sarà reso disponibile, almeno 3 giorni prima dell’apertura dei sopra indicati termini, per la sola compilazione e validazione della domanda.
Informazioni
Sportello imprese dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 tel. 848.800.258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) mail infoporfesr@regione.emilia-romagna.it
Help desk Sfinge2020
Aprire una segnalazione tramite la voce Segnalazioni dall’applicativo Sfinge2020
Il regime forfettario, chiamato anche flat tax è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia. Questo regime prevede un’aliquota fissa del 15% sull’imponibile che diventa del 5% per chi avvia una nuova attività.
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari). Sono escluse invece le società sia di persone che di capitali nonché le associazioni professionali.
Per accedere al regime forfettario 2023 occorre che i ricavi / compensi siano inferiori ai 85.000 € annui. Quando tale soglia viene superata, dall’anno successivo sarà necessario adottare il regime fiscale ordinario. Per le nuove partite IVA, il limite di euro 85.000 va rapportato ai mesi di attività. Se si esercitano contemporaneamente più attività è necessario sommare ricavi e compensi riferiti a ciascuna attività. Altro requisito, reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020, riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di euro 20.000.
LIMITE LAVORO DIPENDENTE
I redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente devono essere inferiori a 30.000 euro.
Cause di esclusione dal Regime Forfettario 2023
Non possono accedere al regime forfettario:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono:
agricoltura e attività connesse e pesca,
vendita sali e tabacchi,
commercio dei fiammiferi,
editoria,
gestione di servizi di telefonia pubblica,
rivendita documenti di trasporto pubblico,
intrattenimenti, giochi e altre attività,
agenzie di viaggi e turismo,
agriturismo,
vendite a domicilio,
rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se:
risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni
e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Regime forfettario 2023: come si calcolano le imposte?
La principale novità introdotta dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.
A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO 2017. Al reddito imponibile, detratti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva.
In merito, le principali caratteristiche del regime forfettario sono le seguenti:
reddito calcolato in maniera forfettaria. I costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti l’attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge;
i ricavi sono tassati quando effettivamente incassati;
il reddito è soggetto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. Sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Regime Forfettario 2023 al 5% o al 15%?
Il regime forfettario prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica al 15%. Tuttavia, l’imposta sostitutiva scende al 5% per chi apre la Partita IVA. L’imposta unica al 5% per i primi 5 anni di attività è riservata agli startupper ovvero a coloro che aprono per la prima volta una Partita IVA. Ma, per poter beneficiare di questa interessantissima e conveniente opzione è necessario che la start-up non sia una mera prosecuzione di attività già svolte in precedenza in modo dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di praticantato obbligatorio per l’accesso ad arti o professioni. Inoltre, il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni che precedono l’avvio dell’attività.
Regime forfettario: come funzionano i contributi?
I contributi INPS non sono uguali per tutti. I contributi INPS dovuti variano a seconda dell’attività svolta, della forma giuridica e di determinati requisiti personali del titolare. Le Partite IVA si suddividono in 4 macrocategorie:
Artigiani;
Commercianti;
Lavoratori autonomi “senza cassa“;
Professionisti con cassa autonoma.
Regime forfettario e fatturazione: le novità
La principale novità del 2022 per i forfettari riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2022 per coloro che hanno superato un fatturato di 25.000 euro.
I contribuenti forfettari operano in franchigia IVA: non devono esporre l’IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l’IVA sugli acquisti Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014”.
Per le fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro è obbligatorio apporre la marca da bollo da 2 euro sul documento originale.